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ARTICOLO 13 DEL DM 37/2008
Il suddetto articolo 13 prevede l’obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica e il libretto di uso e manutenzione degli impianti presenti negli edifici e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo (vendita, locazione) di consegnare tale documentazione all’acquirente o inquilino. È prescritto che l’atto di trasferimento Rogito riportasse la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenesse in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non fosse stata prodotta o non fosse più reperibile, sarebbe stata sostituita (per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008) da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista del settore impiantistico.
Ricordiamo che proprio l’articolo 13 fa obbligo nei contratti, della conformità degli impianti, mettendo i contraenti nella condizione di pattuire una clausola di garanzia o una clausola di esonero da garanzia. Qualora i contraenti non pattuiscano sulla conformità il rogito è nullo.
Il DL 112/2008, inoltre, stabilisce che, entro il 31 marzo 2009, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emani uno o più decreti volti a disciplinare: a) le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).22/08/2008 - A 18 anni dall’emanazione della Legge 46/90 (ora DM 37/08) sulla sicurezza degli impianti, continua l’impegno dell’UNI sia nella messa a punto e pubblicazione delle norme tecniche che stabiliscono lo "stato dell’arte" in materia, sia nella divulgazione della cultura normativa tra gli operatori attraverso seminari di aggiornamento, indispensabile per una reale crescita professionale del settore.
Per quanto concerne le norme tecniche, il DM 37/08 conferma i principi della Legge 46/90 per i quali si stabilisce che gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte e si riconosce che gli impianti realizzati in conformità alle norme UNI soddisfano questo requisito. È un approccio legislativo decisamente innovativo e allineato al cosiddetto nuovo approccio europeo, ovvero la strategia politica che prevede una chiara distinzione e complementarietà dei ruoli tra organismi legislativi, che limitano il loro intervento alla definizione di requisiti essenziali generalmente connessi ad aspetti di sicurezza e incolumità delle persone, e organismi preposti alla normazione volontaria, che stabiliscono gli strumenti normativi (le norme UNI appunto) di attuazione dei principi legislativi. Da cui risulta evidente la grande opportunità per gli operatori di partecipare come protagonisti al processo normativo, per orientarne i contenuti anziché subire a posteriori le decisioni prese dai propri concorrenti.
Solo nel primo semestre 2008 sono state 219 le nuove norme pubblicate dall’UNI nel settore dell’impiantistica: 34 riguardano i principi generali di progettazione, esecuzione, installazione e manutenzione degli impianti, 23 riguardano le attrezzature e la strumentazione, 62 sono sulla componentistica, mentre le rimanenti coprono argomenti di carattere generale comunque riconducibili al campo di applicazione della legge. Gli impianti trattati sono tutti quelli oggetto del DM 37/08 (ad eccezione di quelli elettrici), quindi idrosanitari, a gas, antincendio, di sollevamento, riscaldamento e climatizzazione. In totale, le norme UNI sugli impianti sono più di 1600 e offrono pertanto a tutti gli operatori (installatori, progettisti, produttori di sistemi e di componenti) un completo quadro di riferimento per soddisfare i requisiti di legge e anche per tutelarsi da eventuali controversie post-intervento, assicurando la conformità allo stato dell’arte.
Principali norme pubblicate nel primo semestre 2008.
Per quanto concerne, invece, l’attività divulgativa, anche nel 2007
si è tenuta la serie di seminari di aggiornamento professionale,
distribuiti su tutto il territorio nazionale, che hanno visto la
partecipazione di diverse centinaia di operatori interessati ad
investire la propria professionalità nell’aggiornamento normativo.
Grazie al patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, questi
corsi prevedono la partecipazione gratuita e la distribuzione,
altrettanto gratuita, dei manuali contenenti le principali norme sulle
diverse tipologie di impianto di volta in volta considerate. Ci sono pertanto le migliori condizioni per tutti gli attori, non solo installatori, professionisti e imprese, ma anche organismi di normazione e istituzioni, per assicurare la crescita continua del settore dell’impiantistica, non solo dal punto di vista economico, ma con lungimiranza dal punto di vista delle competenze e delle conoscenze normative.
Il rogito è l'atto definitivo, redatto obbligatoriamente da un notaio e
obbligatoriamente in forma scritta (art.1350 del Codice Civile), per
mezzo del quale si passa la proprietà dell'immobile dal venditore al
compratore.
Nel rogito vengono in sostanza ripetuti gli accordi già trascritti nel
compromesso, con qualche aggiunta che si sia resa necessaria nel tempo,
in presenza del notaio le parti firmano l'atto, l'acquirente salda la
parte venditrice e da questa riceve le chiavi. Al momento del rogito il
venditore deve presentare i seguenti documenti:
Fino al momento della stipula davanti al notaio, la proprietà e i
rischi connessi alla proprietà sono a carico della
parte venditrice. Si ricorda che al momento del rogito di solito
viene saldato anche il conto delle mediazioni, viene pagata l'IVA, o
l'imposta di registro e la parcella del notaio.
Dopo la vendita
Circa due o tre mesi
dal rogito, si potrà ritirare presso il notaio la copia autentica
dell'atto di compravendita
COMMENTO SULLA LEGGE 37/08 DEL SOLE 24 ORE
Continua l'opera
interpretativa del ministero dello Sviluppo economico sui dubbi
sollevati dal decreto sulla sicurezza degli impianti (Dm 37/08, in
vigore da giovedì scorso), mediante il sistema della risposta a quesiti:
prima a quelli degli organi di informazione, poi a quelli delle Camere
di commercio, ora a quelli di Confedilizia (si veda il testo a parte).
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SBECO DI GHITA MARIA s.a.s. 00157 ROMA-VIA MONTI TIBURTINI 510 Sito www.sbeco.it e-mail: sbeco@sbeco.it C.C.I.A. N° 1068068 – REG. DITTE 85559/1 DEL 24-05-2004 – PARTITA IVA 08019771008 C. Fiscale 08019771008 CONCESSIONARIO ESCLUSIVO SECURVERA ITALIA TEL 0641732941 Fax 0641732990 h24 330288886 Produzione Apparecchiature Antifurto, Antincendio, TV.C.C. Controllo Satellitare, Automazione Cancelli, Brevetti Avveniristici |
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